
Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa; visti gli artt. 129, 131 c.p.i., gli artt. 669-ter e ss c.p.c. e l’art. 700 c.p.c.; in accoglimento del ricorso cautelare ante causam proposto da LENZI STEFANO e DERMACLINIQUE S.r.l. nei confronti di MEZZANINO CECILIA e DERMOCLINIQUE S.r.l.
1) inibisce con effetto immediato a MEZZANINO CECILIA e DERMOCLINIQUE S.r.l.:
a) qualunque uso del marchio depositato e del marchio di fatto “DERMOCLINIQUE”;
b) l’uso della ragione sociale DERMOCLINIQUE S.r.l. in funzione di segno distintivo;
c) l’uso del nome a dominio “www.dermocliniquecassino.it”;
d) l’uso del termine “DERMOCLINIQUE” all’interno dell’insegna del Centro estetico di Cassino, alla via Casilina Sud s.n.c.;
2) ordinata la immediata cessazione dei profili social Facebook e Instagram riconducibili alle resistenti nella cui denominazione sia presente l’uso del segno “Dermoclinique”.
3) fissa a titolo di penale l’importo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di € 4000,00 mensili, nell’ottemperanza e per ogni successiva violazione del comando cautelare di cui ai punti n. 1 e n. 2, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
4) dispone la pubblicazione, per una sola volta, del dispositivo del presente provvedimento, a cura delle ricorrenti e a spese delle resistenti sulle riviste “Cosmopolitan” e “Les Nouvelles Estetique Italia”, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
5) condanna le resistenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite a favore delle ricorrenti, che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 3.320,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA, CPA.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Daniela
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Dermaclinique
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